L’articolo 170 del decreto legislativo 36 del 2023, nell’ambito dei settori speciali, attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di respingere l’offerta che contenga, per oltre la metà del valore complessivo, prodotti originari di Paesi terzi privi di accordi di reciprocità con l’Unione europea, facoltà estesa agli appalti misti contenenti elementi di fornitura, a seguito del correttivo del 2024.
L’esclusione, fondata sul solo dato quantitativo, non richiede una motivazione ulteriore; al contrario, la scelta di non esercitare tale facoltà impone una motivazione rafforzata e la trasmissione della documentazione all’Autorità (europea).
La regola è dunque la preferenza per i prodotti UE, mentre l’ammissione dell’offerta extra UE oltre soglia costituisce eccezione soggetta a specifica giustificazione.
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