La garanzia provvisoria va escussa anche in caso di rinuncia all’offerta.
Lo ha puntualizzato il TAR Lombardia con la sentenza n. 3903/2025.
Il caso affrontato
Una stazione appaltante aveva bandito una procedura aperta per l’affidamento di alimenti.
Una concorrente aveva partecipato alla procedura, aggiudicandosi l’appalto.
La Stazione appaltante, dopo aver presso atto della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione e della campionatura richieste, ha dichiarato la decadenza della ricorrente stessa dall’aggiudicazione e ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.
Con ricorso, la società impugnava il suindicato atto della Stazione appaltante.
L’interesse manifestato dalla parte non era quello di ottenere l’aggiudicazione ma quello di ottenere la restituzione dell’importo versato a titolo di cauzione provvisoria.
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Garanzia provvisoria da escutere anche in caso di rinuncia all’offerta
Lo ha puntualizzato il TAR Lombardia con la sentenza n. 3903/2025
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