La prescrizione dell’articolo 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti valorizzino economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.
Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguate condizioni definite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Le modalità con cui devono essere osservati i criteri ambientali minimi nell’ambito dell’affidamento della progettazione, direzione lavori, costruzione, ristrutturazione e manutenzione sono ora disciplinate dal decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”. con entrata in vigore il 1° febbraio 2026.
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Le nuove prescrizioni per i Criteri Ambientali Minimi del d.M. 24/11/2025 in vigore dal 1° febbraio2026
La prescrizione dell’articolo 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti valorizzino economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.
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