Qualsiasi riflessione o ragionamento sulle procedure di affidamento del D.Lgs. 36/2023 e sull’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) da esso istituito non può che partire dalla lettura sistematica delle norme che regolano l’operato delle Stazioni Appaltanti e alle quali i relativi procedimenti e procedure informatiche di qualsivoglia natura dovrebbero dare corretta attuazione.
Sulla base di tale premessa, occorre rilevare che:
– la definizione normativa del provvedimento di affidamento diretto è rinvenibile nell’art. 17, comma 2, collocato nella “Parte I – Dei principi” del Libro I: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 (decisione di contrarre) individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
– ai sensi del successivo comma 5 “(…) L’organo competente (…) dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
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