Nei contratti di importo superiore a 1 milione di euro il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza deve ritenersi vietato

La sentenza TAR Puglia-Bari Sez. II 23 gennaio 2026, n. 85

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“L’articolo 114, comma 4 del dlgs. 36 del 2023 prevede espressamente che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”. 

L’applicazione dei consueti canoni ermeneutici – in particolare, il ricorso al criterio logico – autorizza l’interprete a ritenere che nell’ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro – come nella specie, il cumulo delle due funzioni sia senz’altro vietato. Da tanto discende che, per una gara come quella di specie, espressamente volta all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e CSE, sancito dall’art. 114, co. 4, cit. avrebbe imposto, già al momento della valutazione dell’offerta tecnica – di cui l’indicazione delle figure professionali componenti del gruppo di lavoro è parte integrante – alla Stazione Appaltante di escludere il RTP aggiudicatario”.

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