Turbativa d’asta e affidamento diretto sotto-soglia: la Cassazione esclude la rilevanza penale dell’autovincolo e ridefinisce i confini applicativi degli artt. 353 e 353-bis c.p. alla luce del nuovo Codice

Nota a Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 6875

Alessandro Massari 10 Marzo 2026
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1. Il contesto 

La sentenza in commento affronta una delle questioni più delicate al confine tra diritto penale e diritto amministrativo dei contratti pubblici: se le condotte con cui un privato e un funzionario pubblico concordano preventivamente l’esito di un affidamento sotto-soglia — formalmente preceduto da un’indagine di mercato — possano integrare i reati di turbata libertà degli incanti o di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, lì dove il contratto avrebbe potuto essere legittimamente assegnato in via diretta senza alcuna procedura comparativa.

La risposta della Corte è nettamente negativa, e il percorso argomentativo seguito merita un’analisi articolata, perché tocca tre nodi sistematici distinti: 1) il rapporto tra gli artt. 353 e 353-bis c.p.; 2) la nozione di “atto equipollente” al bando; e — soprattutto — 3) il rapporto tra il principio di offensività penale e la scelta volontaria della pubblica amministrazione di procedimentalizzare un affidamento che la legge non assoggetta ad alcun obbligo comparativo.

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