Nel caso di ricorso da parte del terzo classificato nei confronti del primo e del secondo in graduatoria, il tribunale adito dovrà valutare, in via propedeutica, le censure rivolte verso il secondo classificato e, solo se vi sono elementi che giustificano la sua esclusione dalla gara, procedere all’esame delle censure rivolte verso l’aggiudicataria.
Lo ha chiarito il Tar Sicilia, Catania, con la sentenza 24 marzo 2026, n. 917.
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Ricorso del terzo classificato
Lo ha chiarito il TAR Sicilia, Catania, con la sentenza 24 marzo 2026, n. 917.
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