Deve ritenersi legittima l’esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto per assenza di equivalenza del CCNL applicato.
Ciò soprattutto in presenza dello scostamento di ben 6 parametri relativi al trattamento normativo dei lavoratori, nonché in presenza di un valore delle componenti fisse della retribuzione globale annua che risulti nettamente inferiore a quello del contratto collettivo indicato nella lex specialis.
Inoltre, l’individuazione del CCNL che garantisce la maggiore tutela rientra nell’ambito della piena discrezionalità della stazione appaltante, la quale ha la facoltà di scegliere, in modo legittimo, i contratti collettivi ritenuti più coerenti e adeguati rispetto all’oggetto principale dell’appalto.
Lo ricorda il TAR Lazio, Roma, con la sentenza 25 marzo 2026 n. 5506.
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La scelta del CCNL di maggior tutela rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante, la quale può legittimamente optare per il contratto più pertinente al nucleo essenziale dell’appalto
Lo ricorda il TAR Lazio, Roma, con la sentenza 25 marzo 2026 n. 5506
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