L’errore della Stazione Appaltante in fase di caricamento della procedura di gara sulla PAD tra favor partecipationis e separazione delle offerte

Modalità operative sul funzionamento della RDO evoluta MEPA

Giancarlo Sorrentino 14 Aprile 2026
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Nelle procedure di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici hanno l’obbligo di comportarsi reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.

Sussiste, infatti, anche prima dell’aggiudicazione, l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

In tale perimetro normativo, sancito dall’articolo 5 del nuovo Codice dei contratti, si innesta la recentissima sentenza TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, n. 148 del 2 aprile 2026 attraverso la quale il GA chiarisce gli obblighi di correttezza da parte della Stazione Appaltante qualora, come nel caso specifico, la sanzione espulsiva per violazione della lex specialis sia dovuta ad un errore di caricamento della procedura sulla PAD da parte della stessa Stazione Appaltante.

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