Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e MEPA: la Corte dei conti scioglie il nodo interpretativo e delinea la nuova architettura dell’e-procurement

Nota a Corte dei conti, Sez. centr. contr. leg., delib. n. SCCLEG/7/2026/PARERE, 14 aprile 2026

Alessandro Massari 21 Aprile 2026
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1. Introduzione: un’antinomia apparente di grande rilevanza pratica

La deliberazione in commento affronta una delle questioni pratiche più rilevanti emerse dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023: il rapporto tra il nuovo sistema delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate e il consolidato obbligo di ricorso al MEPA previsto dall’art. 1, comma 450, della l. n. 296/2006. Si tratta di una questione (affrontata anche in diversi pareri del MIT) che tocca quotidianamente le scelte operative di migliaia di stazioni appaltanti, costrette a interrogarsi se l’utilizzo di una propria piattaforma certificata — magari già integrata nei sistemi informativi dell’ente — sia sufficiente ad adempiere all’obbligo di approvvigionamento digitale o se, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, rimanga inderogabile il ricorso al MEPA gestito da Consip.

La risposta della Sezione centrale del controllo di legittimità è netta e sistematicamente motivata: le PAD certificate costituiscono legittima alternativa al MEPA, almeno per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali centrali e periferiche cui si riferisce il primo periodo del comma 450. La delibera merita di essere esaminata nei suoi snodi principali, tanto per i profili di ammissibilità — che contengono indicazioni di rilievo generale sulla nuova funzione consultiva — quanto per il merito, che coinvolge questioni interpretative di portata sistematica.

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