La sentenza in commento interviene su una fattispecie classica del diritto delle concessioni demaniali — la clausola di prelazione contrattualmente pattuita in favore del concessionario uscente — in un momento in cui il quadro giurisprudenziale eurounitario su questo tema ha subito un’accelerazione significativa con la pronuncia della Corte di Giustizia del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), che il TAR Lombardia recepisce e applica pressoché in tempo reale.
Il caso riguarda un parcheggio pubblico interrato di 750 posti auto a Milano, oggetto di una concessione trentennale stipulata nel 1983. Il contratto originario conteneva una clausola di prelazione in favore del concessionario per il periodo successivo alla scadenza. Alla scadenza della concessione (31 dicembre 2024), il Comune indiva un’asta pubblica senza riconoscere alcuna prelazione. Il concessionario uscente, classificatosi quinto nella graduatoria, contestava la procedura su più fronti: il rifiuto di attivare la prelazione, la qualificazione come concessione di beni anziché di servizi, la mancata verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria (che aveva offerto un rialzo del 239% sulla base d’asta), e l’incompletezza dei requisiti morali richiesti.
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La clausola di prelazione del concessionario uscente tra diritto civile e ordine pubblico eurounitario
La sentenza del TAR Lombardia n. 1861/2026
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