Uno dei temi che in generale pone dei problemi nelle attività delle società in house è l’individuazione dell’attività prevalente, cioè uno dei requisiti presupposti necessari affinché possa rientrarsi nella definizione dell’art. 16 d.lgs. n. 175/2016.
Come noto, infatti, almeno l’80% dell’attività della società in house deve essere prestata a favore dell’ente controllante, mentre il restante 20% può essere realizzata verso terzi e, solitamente, è volto a creare delle economie di scala per il sostentamento dell’attività della società stessa.
Capire quanto si rispettano queste percentuali non è sempre facile, perché alcune attività potrebbero non essere così facilmente classificabili, come accaduto di recente per quanto riguarda il consorzio CINECA, composto da 118 Enti consorziati, di cui due Ministeri e altri istituti di ricerca universitaria.
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