1. La vicenda e il suo interesse sistematico
La sentenza in commento affronta una questione di crescente rilevanza pratica: quella dell’uso dell’autotutela come strumento per sottrarsi all’esecuzione di un giudicato favorevole al secondo classificato di una gara, anziché come genuino ripensamento dell’interesse pubblico.
La vicenda è emblematica: il TAR aveva annullato l’aggiudicazione alla prima classificata per un vizio tecnico dell’offerta (il deflussore offerto conteneva DEHP in violazione del capitolato); la seconda classificata aveva formalmente diffidato la stazione appaltante ad aggiudicarle il lotto; e l’Azienda, invece di ottemperare, aveva nel giro di pochi mesi indotto una nuova gara con un capitolato che — guarda caso — eliminava proprio il tipo di dispositivo oggetto del giudicato, quindi revocato l’aggiudicazione alla prima classificata e infine revocato l’intera prima procedura.
Il TAR ha annullato tutti questi atti con una sentenza che merita attenzione su tre piani distinti: quello sostanziale (i limiti dell’autotutela dopo il d.lgs. n. 36/2023), quello processuale (la nuova gara indetta prima della revoca), e quello sistematico (il rapporto tra autotutela ed esecuzione del giudicato).
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Revoca della gara per eludere il giudicato: i limiti dell’autotutela nell’era dell’affidamento tutelabile
Nota a TAR Lazio, Sez. III Quater, 20 maggio 2026 n. 9345
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