La sentenza in commento affronta due questioni distinte ma intimamente connesse, entrambe di grande rilevanza pratica: quella processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nelle controversie in materia di appalti pubblici, e quella sostanziale — sistematicamente più rilevante — del rapporto tra offerta tecnica, verifica di anomalia e principio di immodificabilità dell’offerta nel d.lgs. n. 36/2023.
La vicenda concreta: un concorrente aveva dichiarato nell’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il criterio relativo all’organizzazione del personale, che ciascuna delle sue 206 risorse sarebbe stata impiegata per l’intera durata contrattuale (48 mesi), ottenendo così il punteggio massimo.
In sede di verifica di anomalia, emergeva che la stragrande maggioranza del personale dichiarato sarebbe stata impiegata solo occasionalmente sull’appalto, con compensi mensili irrisori (tra 60 e 90 euro). Il TAR, accertato questo scollamento, aveva disposto la rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica alla luce di quanto emerso in sede di anomalia. Il Consiglio di Stato ribalta questa conclusione su due fronti.
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Offerta tecnica, verifica di anomalia e principio di immodificabilità: il Consiglio di Stato tratteggia i confini tra i sub-procedimenti
Nota a Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 26 maggio 2026 n. 4225
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