L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36 (Codice appalti), in materia di incentivi per funzioni tecniche, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’Amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Riunite in sede di Controllo, con deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 del 29/05/2026 emessa a seguito della richiesta di pronunciamento e di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio.
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Esclusa la possibilità di erogare incentivi tecnici al personale delle società in house per le procedure gestite dell’Amministrazione
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Riunite in sede di Controllo, con deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 del 29/05/2026
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