L’omissione dei livelli di progettazione nel d.lgs. 36/2023

Marco Agliata 10 Giugno 2026
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L’art. 41, comma 1 stabilisce che “La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.”

Successivamente viene indicata, in applicazione del principio del risultato, di cui all’articolo 1 del codice, la stazione appaltante (art. 41, comma 5) come soggetto individuato per la definizione dei contenuti progettuali, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento relativi:

– alle caratteristiche
– ai requisiti
– agli elaborati progettuali

da predisporre per ogni fase della progettazione, fatta salva la facoltà di predisporre il solo livello esecutivo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o (art. 12, comma 3, All. II.18) il PFTE o l’esecutivo per i beni culturali.

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