1. La vicenda e le questioni in gioco
La sentenza in commento affronta un nodo interpretativo che il proliferare delle proposte di finanza di progetto rende sempre più frequente nella pratica: quando l’inerzia dell’amministrazione destinataria di una proposta ex art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 integra un silenzio-inadempimento sanzionabile in giudizio, e quando invece rappresenta il legittimo esercizio di una discrezionalità che non sopporta coercizioni esterne?
Una società aveva presentato una proposta di project financing per un ambizioso piano di mobilità urbana a Fiumicino, all’esito di una interlocuzione protratta per oltre tre anni, nel corso della quale aveva più volte rielaborato la proposta su richiesta del Comune. Di fronte al silenzio persistente, aveva proposto ricorso. Il Comune si era difeso sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di provvedere, la tardività del ricorso e l’intervenuto arresto procedimentale per effetto della scelta di gestire il servizio tramite una propria partecipata.
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Silenzio-inadempimento e finanza di progetto: l’obbligo di provvedere tra discrezionalità amministrativa e affidamento del privato
Nota a TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 10514/2026
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