Concessioni balneari: legittima la proroga tecnica fino alle gare e non necessario predeterminare nel bando gli indennizzi ai concessionari uscenti

I Comuni possono prorogare le concessioni balneari fino alla conclusione delle gare, e non oltre il 30 settembre 2027, senza dover predeterminare nel bando gli indennizzi per i concessionari uscenti.

17 Giugno 2026
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I Comuni possono prorogare le concessioni balneari fino alla conclusione delle garee non oltre il 30 settembre 2027, senza dover predeterminare nel bando gli indennizzi per i concessionari uscenti. Lo afferma il Consiglio di Stato (Sez. VII) mediante la sentenza del 21 maggio 2026 n. 4121, che chiarisce i rapporti tra proroga ex lege, obblighi concorrenziali europei e tutela degli investimenti pregressi.

Il quadro normativo e l’origine del contenzioso

La pronuncia interviene sul contenzioso nato dalla procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime avviata da un Comune pugliese, in attuazione dei principi concorrenziali fissati dalla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) e dall’art. 49 TFUE.
Il nodo riguarda l’art. 3 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024 (convertito dalla l. n. 166/2024), che fissa al 30 settembre 2027 il termine ultimo di efficacia delle concessioni in essere. La sentenza di primo grado aveva ritenuto illegittima sia la mancata previsione degli indennizzi nel bando, sia la proroga disposta dall’Ente solo fino al 15 settembre 2025. Il Consiglio di Stato ribalta entrambe le statuizioni.

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