1. Il caso
La sentenza in commento offre l’occasione per affrontare due questioni di sicuro rilievo pratico: da un lato, la natura e i limiti del vincolo che la lex specialis impone alla stazione appaltante nell’affidamento diretto procedimentalizzato; dall’altro, i requisiti di validità della verbalizzazione delle operazioni di gara e le conseguenze della sua tardiva redazione.
La vicenda trae origine da un affidamento diretto ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, ma di importo inferiore a 140.000 euro, avente ad oggetto la fornitura di un portale software per la gestione della cartella clinica nefrologica. La stazione appaltante, pur muovendosi nell’alveo dell’affidamento diretto, aveva scelto di procedimentalizzare la selezione mediante una RDO rivolta a tutti gli operatori che avevano manifestato interesse, prevedendo nella lettera di invito l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso un confronto comparativo tra le offerte pervenute, e imponendo il rispetto delle specifiche tecniche minime a pena di esclusione. All’esito della procedura, il seggio aggiudicava la commessa a un operatore motivando la scelta con la “conformità alla maggioranza dei requisiti minimi richiesti”: formula che il TAR ha giudicato rivelatrice di un’illegittimità tanto macroscopica quanto difficilmente contestabile.
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Affidamento diretto previo “confronto comparativo”: la lex specialis vincola la stazione appaltante e la redazione del verbale dopo la determina di affidamento la rende illegittima
Nota a TAR Lombardia, Sez. II (Milano), n. 3349/2026, dep. 23.06.2026
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