È il caso della formazione dell’aggiudicazione nelle procedure di gara.
L’art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 sul punto appare chiarissimo nello stabilire un ordine procedurale estremamente chiaro e rigoroso, tale da ricondurre l’adozione dell’aggiudicazione ad un momento necessariamente successivo alla conclusione dei lavori del seggio o della commissione di gara e, soprattutto, della verifica dei requisiti in capo all’operatore economico proposto come aggiudicatario.
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L’aggiudicazione solo dopo i controlli
Un errore frequente dell’interprete è cercare di leggere in modo troppo ampio certe norme, per giustificare giuridicamente prassi radicate e abitudini che appartengono a un vecchio sistema, ormai incompatibile con quello nuovo.
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