1. Contratti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Riparametrazione dei punteggi – Natura facoltativa e discrezionale – Obbligo di previsione espressa nella lex specialis – Tipologie: per singoli criteri o per l’intera offerta tecnica – Modalità applicabili solo nei limiti della previsione della lex specialis
La riparametrazione dei punteggi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce un’operazione facoltativa di carattere discrezionale, non disciplinata da alcuna norma di legge, che per essere applicata richiede un’esplicita e motivata disposizione nella lex specialis di gara. La riparametrazione può essere effettuata per singoli criteri o sub-criteri — con la funzione di allineare il punteggio del miglior offerente per quel criterio al peso attribuito dalla lex specialis allo stesso — oppure per l’intera offerta tecnica — con la funzione di assicurare che l’offerta migliore sul piano tecnico consegua il punteggio massimo. La stazione appaltante è vincolata alle modalità di riparametrazione espressamente previste nella lex specialis e non può applicarne di diverse, né procedere alla c.d. doppia riparametrazione in assenza di specifica previsione.
«Astrattamente, la riparametrazione può essere effettuata per singoli criteri (o sub-criteri) o per l’intera offerta tecnica (…) la riparametrazione delle offerte (…) costituisce un’operazione facoltativa di carattere discrezionale, non disciplinata da alcuna norma di legge, che, per essere applicata, richiede un’esplicita e motivata disposizione della legge di gara».
2. Contratti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Riparametrazione – Clausola del disciplinare che prevede la riparametrazione “nel singolo criterio” – Divieto di riparametrazione sull’intera offerta tecnica – Divieto di doppia riparametrazione – Alterazione dell’equilibrio tra le componenti dell’offerta: illegittimità dell’aggiudicazione
Quando il disciplinare di gara prevede espressamente che la riparametrazione venga eseguita “nel singolo criterio” — attribuendo il punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per quel criterio e riparametrando proporzionalmente i punteggi degli altri — è illegittima la riparametrazione del punteggio complessivo dell’offerta tecnica, non prevista dalla lex specialis. L’accorpamento tra sub-criteri nell’effettuazione della riparametrazione svaluta alcune componenti dell’offerta tecnica a vantaggio di altre, vanificando la finalità dell’operazione di preservare l’equilibrio tra le diverse componenti. In assenza di previsione nella lex specialis, non può essere applicata neppure la c.d. doppia riparametrazione.
«La lex specialis non ha previsto alcuna riparametrazione per l’intera offerta tecnica, avendo unicamente previsto la riparametrazione per singoli criteri (…). Né, per la stessa ragione, avrebbe potuto essere applicata la c.d. doppia riparametrazione, in assenza di una simile previsione nella lex specialis».
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania (AMTS) indiva una procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi RCA+CVT/ARD, con criterio OEPV (70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica). Il disciplinare prevedeva cinque sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica con punteggi predeterminati (condizioni di garanzia, massimali per cristalli, bagaglio, ricorso terzi da incendio, danni KASKO) e, quanto alla riparametrazione, stabiliva: “al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto”.
Alla gara partecipavano Unipol Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. La commissione attribuiva punteggi tecnici di 17,5 a Unipol e 27,5 a Generali, procedendo poi alla riparametrazione dell’intera offerta tecnica (non dei singoli criteri), elevando il punteggio di Generali a 70 e quello di Unipol a 44,55. All’esito, Generali risultava aggiudicataria con 77,63 punti totali contro 74,55 di Unipol. Già in sede di seduta pubblica Unipol aveva rilevato l’errore; la commissione, riapertosi il procedimento il 14 aprile 2026, confermava i punteggi. Unipol impugnava l’aggiudicazione.
2) La decisione del TAR
Il TAR accoglieva il ricorso sul primo motivo assorbente. La clausola del disciplinare era inequivoca nel richiedere la riparametrazione per singolo criterio, non dell’intera offerta tecnica. La commissione aveva invece riparametrato il punteggio complessivo, elevando il punteggio di Generali al massimo previsto di 70 punti, in violazione della lex specialis e dell’orientamento giurisprudenziale consolidato. Ove correttamente applicata la clausola, il punteggio di Generali sarebbe rimasto 27,5 e quello di Unipol 17,5, con la conseguenza che, sommando il punteggio economico, Unipol avrebbe ottenuto 47,5 punti totali contro 35,13 di Generali, risultando prima in graduatoria. Il TAR precisava altresì che neppure la doppia riparametrazione avrebbe potuto essere applicata in assenza di previsione nella lex specialis.
3) L’esito
Il TAR Sicilia, Sez. I (Catania), accoglieva il ricorso, annullava i provvedimenti impugnati, accertava il diritto di Unipol all’aggiudicazione e condannava AMTS all’adozione del relativo provvedimento e alla sottoscrizione del contratto, fatte salve le verifiche di rito ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. Condannava AMTS al pagamento delle spese di lite in favore di Unipol, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori. Spese compensate nei confronti di Generali Italia.
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA, SEZ. I (CATANIA), 29 GIUGNO 2026, n. 1873.
FATTO e DIRITTO
Con bando pubblicato in data 12 dicembre 2025 l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania ha indetto una procedura aperta per l’affidamento “di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori speciali di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dei servizi assicurativi rca+cvt/ard dell’azienda metropolitana trasporti e sosta. – cig: b98eb6662b”, per un importo complessivo a base d’asta di € 7.322.303,66, in un unico lotto, per la durata di anni due rinnovabile per ulteriori anni due. Il disciplinare prevedeva che l’appalto fosse aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, così ripartiti: – Offerta tecnica: fino a 70 punti; – Offerta economica: fino a 30 punti. Ai sensi del punto 16.2. del disciplinare di gara era inoltre prevista la riparametrazione dei punteggi nei termini di seguito precisati: “al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente”. Alla gara hanno partecipato la ricorrente e la controinteressata, OMISSIS Quest’ultima è risultata aggiudicataria con un punteggio complessivo pari a 77,63. Alla ricorrente è stato attribuito, invece, un punteggio complessivo pari a 74,55. N. 01064/2026 REG.RIC. Più in particolare, nella seduta delle 13:05 del 29 gennaio 2026, la commissione di gara ha dato atto di aver attribuito in relazione all’offerta tecnica il seguente punteggio: – OMISSIS– punteggio 17,5: – OMISSIS – punteggio 27,5. Nella stessa seduta la Commissione ha, altresì, precisato che tale punteggio sarebbe stato riparametrato e sommato al punteggio dell’offerta economica. Nella successiva seduta pubblica del 13 febbraio 2026, la Commissione ha dato, infine, lettura dei punteggi complessivi a seguito di riparametrazione, come da tabella sotto riportata: – OMISSIS : offerta tecnica 27,5; offerta tecnica riparametrata 70; offerta economica 0,58%; offerta economica riparametrata 7,63; punteggio complessivo riparametrato 77,63; – OMISSIS s.r.l. – Agente generale Unipol Assicurazioni: offerta tecnica 17,50; offerta tecnica riparametrata 44,55; offerta economica 2,28%; offerta economica riparametrata 30, punteggio complessivo riparametrato 74,55- Già in sede di seduta pubblica del 13 febbraio 2026 la ricorrente ha rilevato l’errore in cui era incorsa la Commissione provvedendo a calcolare la riparametrazione sull’intera offerta tecnica invece che sui singoli criteri, come invece previsto dal bando. Il 14 aprile 2026 la commissione ha riaperto la seduta confermando i punteggi già in precedenza attribuiti e ribadendo la correttezza del proprio operato. Con provvedimento del 29 aprile 2026, comunicato il 30 aprile, la gara è stata aggiudicata alla controinteressata. 2. Con ricorso notificato il 20 maggio 2026 e depositato il successivo 22 maggio la società ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili: N. 01064/2026 REG.RIC. I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16.1. del disciplinare – erronea riparametrazione sull’intera offerta tecnica anziché “nel singolo criterio” – alterazione di pesi tecnico/economici – eccesso di potere. La riparametrazione dei punteggi, pur non prevista espressamente dalla legge, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che, ove intenda applicarla, è tenuta a prevederla nel bando, precisando se debba essere applicata sui punteggi relativi ai singoli criteri o sul punteggio complessivamente attribuito all’offerta o, ancora, se debba essere applicata sia sui singoli criteri che sull’intera offerta. Nel caso di specie, il disciplinare l’avrebbe prevista solo con riferimento ai singoli criteri e, dunque, la scelta della commissione di provvedere alla riparametrazione del punteggio complessivamente assegnato all’offerta tecnica sarebbe del tutto errato. Ove correttamente applicato l’art. 16.1. del disciplinare di gara, i punteggi attribuiti alla ricorrente e alla controinteressata sarebbero rimasti, rispettivamente, 17,5 e 27,5, potendo procedersi alla riparametrazione solo in relazione a quei singoli criteri per i quali nessun concorrente avesse ottenuto il punteggio massimo. Ed infatti, nessuna riparametrazione poteva in concreto effettuarsi con riferimento ai singoli sub criteri di valutazione atteso quanto segue: per i sub-parametri “Massimali 3” e “Massimali 4” l’aggiudicatario aveva già ottenuto il punteggio massimo; per i sub-parametri “Condizioni generali”, Massimali 2” e “Massimali 5”, non avendo i concorrenti offerto opzioni migliorativa, è stato loro attribuito un punteggio pari a zero che non poteva essere, pertanto, oggetto di riparametrazione. II. Violazione dei principi in tema di riparametrazione – Sbilanciamento irragionevole a favore dell’offerta tecnica – neutralizzazione dell’offerta economica. Per effetto della riparametrazione globale di punteggi tecnici sarebbe stato neutralizzato il peso dei singoli criteri ed altresì il peso dell’offerta economica. III. Difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza N. 01064/2026 REG.RIC. La Commissione avrebbe altresì omesso di indicare i criteri di calcolo attraverso i quali è giunta all’attribuzione del punteggio definitivo. 2. Si sono costituite in giudizio l’Azienda resistente e la società controinteressata insistendo per il rigetto del ricorso. 3. All’udienza in camera di consiglio del 10 giugno 2026, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione. 4. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo dedotto con la prima censura. 4.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sez. I, sentenza n. 1501 del 28 maggio 2026) «La riparametrazione è una tecnica utilizzata negli appalti pubblici per riequilibrare i punteggi, attribuendo il massimo valore alla migliore offerta e riequilibrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.). […] Le stesse Linee guida A.N.A.C. del 21 settembre 2016 prevedono la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara. Detto in altri termini, la riparametrazione delle offerte, evocata dall’appellante, costituisce un’operazione facoltativa di carattere discrezionale, non disciplinata da alcuna norma di legge, che, per essere applicata, richiede un’esplicita e motivata disposizione della legge di gara, nel caso di specie assente (Cons. St. sez. V, 12 ottobre 2021, n. 6845). Più in particolare, è stato chiarito che “Astrattamente, la riparametrazione può essere effettuata per singoli criteri (o sub-criteri) o per l’intera offerta tecnica. Nel primo caso, la funzione è quella di allineare il punteggio del miglior offerente per quel criterio al “peso” (ossia all’importanza) attribuito dalla lex specialis a tale criterio, valorizzandone l’incidenza ponderale sulla complessiva valutazione dell’offerta tecnica. Nel secondo caso, la funzione è quella di assicurare che l’offerta migliore sul piano tecnico consegua il punteggio massimo, in modo che – nella valutazione N. 01064/2026 REG.RIC. integrale dell’offerta – l’elemento tecnico sia valorizzato maggiormente dell’elemento economico (T.A.R. Torino, sezione seconda, 20 aprile 2023, n. 340). 4.2. Nel caso in questione il disciplinare di gara ha previsto all’art. 16.1., dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, i seguenti sub parametri di valutazione: 1) condizioni di garanzia: opzione base: 30 giorni (punti 0); opzione migliorativa: 45 giorni (punti 5); 2) massimali 2 (cristalli): opzione base: € 2.000,00 per sinistro (punti 0); opzione migliorativa: € 2.500,00 per sinistro (punti 12,5); 3) massimali 3 (bagaglio): opzione base: € 1.000,00 (punti 0); opzione migliorativa: € 1.500.000,00 (punti 17,5); 4) massimali 4 (ricorso terzi da incendio): opzione base: € 1.000.000,00 (punti 0); opzione migliorativa: € 2.500,00 per sinistro (punti 12,5); 5) massimali 5 (danni accidentali OMISSIS ): opzione base: non operante (punti 0); opzione migliorativa: operante nel limite di € 25.000,00 per sinistro con scoperto del 10% minimo € 500,00 (punti 10); opzione migliorativa: operante nel limite di € 25.000,00 per sinistro (punti 25). Con riferimento alla riparametrazione ha, inoltre, precisato quanto segue: “Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente”. 4.3. Ritiene il Collegio che la clausola appena riportata non si presta all’interpretazione voluta dalla commissione di gara, così come ribadita nelle memorie difensive delle parti resistenti e controinteressata. Il suo tenore letterale è invero chiaro ed inequivocabile nel senso di stabilire che la riparametrazione dovesse essere eseguita in relazione al punteggio di ciascun sub- N. 01064/2026 REG.RIC. criterio di valutazione con l’attribuzione del punteggio massimo a chi tra i concorrenti avesse ottenuto il punteggio più alto con riferimento al sub criterio stesso. Non è stata parimenti prevista alcuna riparametrazione del punteggio globale dell’offerta tecnica e, dunque, nel silenzio della lex specialis, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, che il Collegio condivide, nessuna riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo avrebbe potuto essere applicata. Tale interpretazione, del resto, si pone in linea con quanto statuito dall’orientamento della maggioranza della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n.1845) ed è conforme, altresì, a quanto previsto nelle linee guida dell’ANAC n. 2.0/OEPV (aggiornate alla delibera 424 del 2 maggio 2018), nella parte in cui – al paragrafo III, pagina 11 – dispongono che: “La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”. Dunque, l’equilibrio deve sussistere, oltre che tra l’offerta tecnica e l’offerta economica complessivamente, anche fra tutte le componenti dell’offerta, sia di quella tecnica che di quella economica. L’accorpamento fra sub-criteri nell’effettuazione dell’operazione di riparametrazione condurrebbe, invece, alla svalutazione di alcune componenti dell’offerta tecnica a vantaggio di altre, vanificando una delle principali finalità dell’operazione, cioè quella di preservare l’equilibrio fra le diverse componenti dell’offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8691 del 23 dicembre 2019). 4.4. Nel caso di specie, la Commissione ha effettuato l’operazione di riparametrazione in relazione all’offerta tecnica complessiva, attribuendo alla controinteressata il massimo punteggio previsto per la stessa, pari a 70, in tal modo alterando l’equilibrio N. 01064/2026 REG.RIC. tra le diverse componenti dell’offerta tecnica che la lex specialis, aveva inteso preservare. Ove invece le prescrizioni del disciplinare di gara fossero state esattamente applicate, in relazione all’offerta tecnica, la società controinteressata avrebbe ottenuto un punteggio pari a 27,5 e la ricorrente un punteggio pari a 17,50 che, sommati al punteggio per l’offerta economica, avrebbero comportato l’attribuzione di un punteggio complessivo correttamente riparametrato pari, rispettivamente, a 35,13 per la controinteressata e a 47,5 per la ricorrente che, dunque, sarebbe risultata prima in graduatoria. 4.5. Atteso il chiaro tenore letterale della lex specialis non coglie nemmeno nel segno il rilievo secondo cui nessuna (o quasi) riparametrazione avrebbe potuto in concreto essere applicata sui singoli criteri potendo procedersi alla riparametrazione solo ove prevista dal bando e solo con le modalità ivi previste. Nel caso di specie, va ribadito, la lex specialis non ha previsto alcuna riparametrazione per l’intera offerta tecnica, avendo unicamente previsto la riparametrazione per singoli criteri. Né, per la stessa ragione, avrebbe potuto essere applicata la c.d. doppia riparametrazione, in assenza di una simile previsione nella lex specialis. Ed invero, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara” (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2018, n.1845; 12 giugno 2017, nn. 2811 e 2852; 30 gennaio 2017 n. 373; 27 gennaio 2016 n. 266; Sez. III, 20 luglio 2017, n. 3580). N. 01064/2026 REG.RIC. 5. In conclusione, il ricorso – assorbite le censure non espressamente esaminate (dal cui accoglimento non potrebbe, peraltro, derivare alcuna utilità alla società ricorrente – è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 0011075/26 del 29 aprile 2026 con cui l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCA CA+CVT/ARD, in favore della società controinteressata. Fermi restando i poteri di verifica e controllo dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, va, inoltre, accolta la domanda volta al conseguimento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, avendo la ricorrente conseguito il miglior punteggio complessivo e risultando, pertanto, classificata al primo posto della graduatoria. Occorre a tal fine rilevare che non risulta dagli atti di causa che sia stato stipulato il contratto d’appalto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per disporne l’integrale compensazione nei confronti della società controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto: – annulla i provvedimenti impugnati; – accerta il diritto della parte ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi RCA+CVT/ARD; N. 01064/2026 REG.RIC. – condanna l’Azienda resistente all’adozione del relativo provvedimento e alla sottoscrizione del contratto, fatte salve le verifiche di rito; – condanna l’Azienda resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato; – compensa le spese di lite nei confronti della società controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Riparametrazione dei punteggi
TAR Sicilia, Sez. I (Catania), 29 giugno 2026, n. 1873
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