Nota a TAR Lombardia, Sez. I (Milano), 9.7.2026 n. 3599
1. Il contesto e la rilevanza sistematica della pronuncia
La sentenza in commento chiude — almeno a livello di primo grado — una vicenda che si trascina da oltre un decennio e che ha visto protagoniste, insieme alla società Ge.Fi.L. S.p.A., alcune delle più importanti istituzioni del panorama giurisdizionale europeo e nazionale: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali di mezza Italia. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso proposto da un operatore privato specializzato nella fiscalità locale contro la delibera con cui la Giunta Regionale lombarda aveva rinnovato per il 2025, in via diretta, la convenzione con l’Automobile Club d’Italia per la gestione dell’archivio informatico regionale dei dati relativi alle tasse automobilistiche.
La pronuncia si segnala per almeno diverse ragioni di rilievo sistematico. In primo luogo, recepisce e applica per la prima volta — in sede giurisdizionale di primo grado — l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 3 febbraio 2026, emessa in causa C-316/25 su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (ord. n. 3758/2025) 1, che ha definitivamente chiarito l’incompatibilità con la direttiva 2014/24/UE dell’affidamento diretto all’ACI dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche quando tale affidamento abbia per oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro corrispettivo. In secondo luogo, ricostruisce in modo organico i criteri che distinguono la cooperazione tra stazioni appaltanti — esente dalla disciplina dei contratti pubblici — dal contratto d’appalto di servizi soggetto all’obbligo di gara, chiarendo il ruolo dirimente del corrispettivo unilaterale. In terzo luogo, ribadisce e consolida l’orientamento giurisprudenziale sul risarcimento del danno da perdita di chance in favore degli operatori privati esclusi da procedure concorrenziali mai indette.
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