Servizi svolti ai fini delle dimostrazione dei requisiti speciali senza attestazione del buon esito

Nota a TAR Campania-Salerno, 1 luglio 2026, n. 1277

Stefano Zuffi 10 Luglio 2026
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Quando la “lex specialis” richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l’assenza di una formula attestante la “regolare esecuzione” in causa automatica di esclusione.

Eventuali inadempimenti o penali rilevano, invece, nella distinta sfera dell’illecito professionale ex artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, quale causa di esclusione non automatica, da valutare in contraddittorio con l’operatore (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16 marzo 2026, n. 2144).

Quanto all’ulteriore censura, per cui le esperienze vantate dall’aggiudicataria sarebbero consistite nella mera fornitura di biciclette elettriche con stazioni di ricarica, per cui sarebbe mancata l’effettiva similitudine con l’oggetto dell’appalto, i giudici hanno richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, espresso con riferimento al previgente codice dei contratti pubblici, ma tuttora valido, per cui, nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la “ratio” sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 6 aprile 2017, n. 1608).

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