L’art. 41, comma 14 del d.lgs. 36 prevede che “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.
Il legislatore dimostra di voler reiterare norme già a suo tempo espunte dall’ordinamento, in quanto inapplicabili.
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