Accettazione dei materiali in cantiere: Limiti e responsabilità del direttore dei lavori e ruolo dell’organo di collaudo

Mario Oscurato 19 Giugno 2025
Modifica zoom
100%

L’articolo, con riferimento ai materiali da posare in opera ed i componenti da installare in cantiere, analizza le fasi in cui si attua l’accettazione degli stessi materiali e/o componenti, i limiti e le responsabilità del Direttore dei lavori ed il ruolo ed il potere dell’organo di collaudo nonché il momento in cui gli stessi vengono accettati in modo definitivo e conclusivo dalla committenza pubblica; il tutto anche a commento di un parere del M.I.T.

1. Norme di riferimento nell’attuale quadro normativo

 Nell’attuale quadro normativo, la principale norma di riferimento per l’accettazione (provvisoria) dei materiali da porre in opera da parte del direttore dei lavori è l’articolo 4 dell’Allegato II.14 al codice; le norme per l’accettazione (definitiva, ma non conclusiva) degli stessi materiali posti in opera e/o componenti installati da parte dell’organismo di collaudo (che si identifica con il direttore dei lavori nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti) sono indicate nell’articolo 13 e seguenti del medesimo allegato II.14 al codice; tuttavia, come vedremo, nella fase di accettazione preliminare degli stessi materiali e/o componenti e nell’ambito della fondamentale attività assegnata in modo quasi esclusivo al direttore dei lavori, svariate e ulteriori norme concorrono a precisare i compiti, le modalità esecutive, i limiti e le responsabilità del medesimo direttore dei lavori.

CONTINUA A LEGGERE…..

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento