Accordi tra Pubbliche Amministrazioni: il TAR esclude la propria giurisdizione sui conti e sui rimborsi

Breve nota alla Sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 1091

Alessandro Massari 16 Dicembre 2025
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La sentenza n. 1091/2025 del T.A.R. Sardegna interviene su un punto nevralgico del riparto di giurisdizione tra enti pubblici: fino a che punto il Giudice Amministrativo (G.A.) è competente a risolvere le controversie nate da un accordo di programma o convenzione (Art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, c.p.a.) ?

Secondo il giudice sardo: “La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle controversie relative agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni (es. convenzioni per la gestione associata di servizi) si radica solo quando la contestazione investe direttamente la disciplina e il coordinamento dell’esercizio di potestà amministrative. La giurisdizione non sussiste e spetta al Giudice Ordinario quando la controversia ha ad oggetto vicende meramente patrimoniali e contabili derivanti dalla fase esecutiva dell’accordo (quali il riparto delle spese, il conteggio dei costi o l’efficacia delle obbligazioni finanziarie assunte dal Comune capofila)”. 

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