Lo stand still sostanziale e processuale
L’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Il contratto [di appalto] non può … essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.
Si tratta del c.d. stand still sostanziale, in forza del quale la stazione appaltante è tenuta a soprassedere dalla conclusione del contratto per un termine minimo (35 giorni), onde consentire ai concorrenti non aggiudicatari di proporre eventualmente ricorso al T.A.R. competente avverso l’aggiudicazione.
In effetti, l’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 fissa in 30 giorni il termine perentorio e decadenziale per l’impugnativa degli atti relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici che, nel caso dell’aggiudicazione, decorrono dalla comunicazione dell’assegnazione dell’appalto. Ecco, quindi, che il termine di stand still è coordinato con quello – ormai unico – di impugnazione innanzi al T.A.R., in modo da garantire la necessaria tutela giurisdizionale degli interessi eventualmente lesi dall’aggiudicazione.
Come accennato, si tratta di un termine minimo, sicché l’Amministrazione ben potrebbe stipulare successivamente, purché entro il 60° giorno dall’aggiudicazione.
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