Nota a Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, 9 luglio 2026, causa C-856/24
Premessa
La sentenza in commento affronta un nodo interpretativo di sicuro interesse per il diritto interno degli affidamenti in house nel settore del trasporto pubblico locale: il rapporto tra la disciplina “di settore” dettata dal regolamento (CE) n. 1370/2007 e la disciplina generale sull’in house providing, quale declinata nell’ordinamento italiano dall’art. 192, comma 2, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), disposizione oggi sostanzialmente riprodotta, con alcuni adattamenti, dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.
La pronuncia origina da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nell’ambito di un contenzioso relativo all’affidamento diretto, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, di un segmento della rete di trasporto pubblico locale con autobus al proprio operatore interno.
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Affidamento diretto a operatore in house nel trasporto pubblico locale
Il trasferimento del rischio operativo come presupposto necessario e la compatibilità dell’obbligo di motivazione rafforzato con il regolamento (CE) n. 1370/2007
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