1. Principi applicabili e definizione del quadro normativo di riferimento agli impianti sportivi
A cura di Agostino Sola
L’ultima normativa in materia è data dal d.lgs. n. 38/2021 in attuazione della delega contenuta nella l. n. 86/2019 onde provvedere al «riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici».
Il quadro normativo di riferimento vede il coinvolgimento di fonti differenti, tanto sovranazionali quanto nazionali. A livello nazionale è necessario osservare il riparto di competenze legislative, oltre che l’attribuzione delle diverse funzioni amministrative.
Di interesse, tanto temporale quanto assiologico, pare osservare la Carta Europea dello Sport (1992) che individua nei primi tre articoli alcune linee programmatiche per garantire “l’accesso agli impianti sportivi o alle attività sportive” così da consentire a “tutti i cittadini …. la possibilità di praticare lo sport”: la promozione dell’attività sportiva, infatti, è funzionale a garantire il libero sviluppo della personalità dell’individuo e ne consente “l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica” oltre che favorire “lo sviluppo delle relazioni sociali”.
Queste brevi considerazioni costituiscono le premesse per poter definire quale servizio pubblico il consentire e favorire lo svolgimento di attività sportive: la gestione di impianti sportivi, infatti, risulta funzionale all’erogazione di prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale.
Ed è per questo che gli impianti sportivi pubblici sono assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro funzione in quanto destinati ad un pubblico servizio.
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