Alcune (possibili) previsioni da inserire nel capitolato speciale di appalto in tema di contabilizzazione dei lavori

Beatrice Armeli 20 Febbraio 2026
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Sulla premessa che il capitolato speciale di appalto rientra tra gli elaborati e i documenti di cui si compone il progetto (cfr. art. 21, comma 2, lett. f), e art. 22, comma 4, lett. m), dell’Allegato I.7) e che, dunque, la relativa redazione spetta al progettista, in coerenza alle previsioni di legge e al modello eventualmente fornito dalla stazione appaltante, avevamo già provato, in un nostro precedente contributo, ad esplicitare la disciplina relativa al collaudo, riportabile, appunto, in un capitolato speciale di appalto di lavori.

Oggi accenniamo invece alle previsioni relative alla contabilizzazione dei lavori, a cui, come prassi, è dedicato uno specifico capo nella struttura del documento in questione, il quale viene dettagliato, come noto, al fine di definire la modalità di misurazione e il pagamento dei lavori eseguiti, sulla base dei documenti contabili.

Generalmente, vi rientrano le disposizioni relative:

i) ai lavori a misura e/o a corpo, chiarendosi se i lavori saranno pagati in base a quantità effettive o a prezzo fisso;
ii) agli eventuali lavori in economia;
iii) alla contabilità dei lavori (strettamente intesa), che deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 115 del Codice e dall’art. 12 dell’Allegato II.14 al Codice;
iv) alla valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.

Non potendo in questa sede riportare, nella loro interezza, le predette disposizioni, ci limitiamo ad evidenziare alcune precisazioni ad esse relative.

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