Amministrazione giudiziaria e legittimazione alla firma negli appalti pubblici: i limiti del potere sanzionatorio dell’ANAC

Vincenzo Laudani 30 Aprile 2025
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La sentenza del TAR Lazio, Sezione I-quater, n. 7610 del 2025, offre chiarimenti rilevanti in materia di responsabilità sanzionatoria dell’operatore economico e distribuzione dei poteri gestori in caso di amministrazione giudiziaria.

Tre sono i principi affermati con nettezza dal Collegio:

1. Il procedimento sanzionatorio ex art. 222, comma 13, del d.lgs. 36/2023 non può fondarsi su automatismi derivanti da esclusioni disposte dalla stazione appaltante, ma richiede una valutazione autonoma da parte dell’ANAC, fondata su un’istruttoria completa, rispettosa del principio di legalità sostanziale e dell’accertamento dell’elemento soggettivo ai sensi della legge n. 689/1981.

2. In presenza di una richiesta formulata in termini ambigui, l’eventuale mancata produzione documentale da parte dell’operatore economico non può considerarsi automaticamente sanzionabile, soprattutto se i documenti prodotti sono coerenti con la struttura organizzativa risultante da provvedimenti del giudice delegato.

3. In assenza di una norma che riservi in via esclusiva all’amministratore giudiziario la rappresentanza della società, la legittimazione alla sottoscrizione degli atti di gara spetta anche all’amministratore “civilistico” formalmente investito di poteri rappresentativi dal giudice della procedura, salva diversa limitazione espressamente prevista. La stazione appaltante e l’ANAC sono tenute a considerare l’efficacia esterna di tali poteri, anche se condizionati ad autorizzazioni di natura interna, ove non espressamente esclusivi.

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