Commento alla Deliberazione A.N.AC. del 17 ottobre 2018 n. 867
a cura di Giuseppe Failla
Premessa
Nella prima versione del Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), venne introdotto uno strumento innovativo ed inedito – previsto espressamente dalla legge delega n. 11 del 2016 – meglio conosciuto con il termine di “Raccomandazione vincolante” e consistente in un provvedimento adottato dall’Anac nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 211, comma 2 (articolo, peraltro, impropriamente rubricato “Pareri di pre-contenzioso dell’Anac”, istituto disciplinato solo nel primo comma e del tutto diverso dalla Raccomandazione vincolante, tranne il fatto che entrambi potevano condividere la natura di elementi deflattivi del contenzioso giudiziale).
Si tratta(va) dei provvedimenti conclusivi di un procedimento di vigilanza avviato dall’Autorità su una procedura di gara, adottati dal Consiglio dell’Anac nel caso di gravi e tassative violazioni riscontrate nella sola fase di gara, con cui si richiede(va) alla stazione appaltante di annullare in autotutela l’atto o gli atti riscontrati come illegittimi e a rimuoverne gli effetti, pena l’irrogazione di una sanzione a carico del dirigente responsabile.
Il procedimento per l’adozione di una raccomandazione vincolante non poteva tuttavia essere avviato se la procedura (recte: l’appalto) su cui esercitare il potere di vigilanza era già nella fase di esecuzione contrattuale (il cui inizio sostanzialmente coincide con la stipula del contratto che, negli appalti pubblici, segna, come è noto, il sorgere del vincolo contrattuale ex art. 32, comma 14 del Codice, diversamente dall’assetto civilistico comune).
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