Appalti e base d’asta: la P.A. deve stabilire compensi remunerativi

Commento a Tar Campania – Napoli, sez. I, con la sentenza del 23 giugno 2023 n. 3775

30 Giugno 2023
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Prologo

Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l’obbligo – nelle procedure ad evidenza pubblica – di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un’offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell’effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità.

La predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile.

Sussiste pertanto la legittimazione ad agire sia l’interesse immediato ad impugnare le regole di gara laddove la lex specialis renda nella sostanza impossibile la presentazione di un’offerta realmente attendibile. Ciò perché la determinazione del prezzo, sulla base di tariffe non aggiornate, costituirebbe un fattore condizionante la proponibilità di un’offerta economicamente sopportabile e, quindi, affidabile.

 Lo stabilisce il Tar Campania– Napoli, sez. I, con la sentenza del 23 giugno 2023 n. 3775.

Il Caso

Il caso si riferisce ad una gara di lavori. L’Ance Campania, unitamente ad altri ricorrenti ha(nno) impugnato il Bando di gara della Provincia di Benevento riguardante lavori stradali contestando come il prezzo a base d’asta fosse inattuale, e comunque non in grado di consentire alle imprese la formulazione di una qualsivoglia offerta attendibile.

Le questioni giuridiche sottoposte al giudice amministrativo campano hanno riguardato in particolare la legittimazione ad agire dell’Associazione di categoria, in relazione all’impugnativa del bando di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici, e la immediata lesività della previsione di una base d’asta incongrua, e comunque tale da non consentire alle imprese di presentare un’offerta remunerativa.

Il Tar Campania con la sentenza in epigrafe ha riconosciuto l’interesse e la legittimazione al ricorso in capo all’ANCE, nonché la procedibilità ed ammissibilità dell’impugnativa ravvisando gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara, e rinvenendo nella prospettazione dei ricorrenti, come la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.

La decisione

La decisione in esame principia dall’assunto che l’obbligo nella procedura ad evidenza pubblica di stabilire compensi remunerativi discende dai principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Pertanto, stabilisce il Tar Campania, gli appalti devono pur sempre essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

Per i giudici amministrativi di Napoli laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell’utile stimato, è evidente che l’offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23 maggio 2022, n. 5447; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2019, n. 8110; id., 15 aprile 2013, n. 2063; id., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963; id., sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073; id, 10 luglio 2020, n. 4451)”.

Altro precipitato importante della decisione in esame è l’affermazione che l’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.

Il giudice amministrativo in definitiva ha stabilito che corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione, l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezzario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell’ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

La decisione peraltro evidenzia che in tal senso depone sia l’articolo 29, D.L. n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), laddove ha espressamente ribadito, in attesa delle future linee guida MIMS in materia, come le Stazioni Appaltanti possono procedere anche in modo autonomo all’aggiornamento dei prezzari;

sia il comunicato presidenziale dell’ANAC del 17 febbraio 2021 che – prima dei noti eventi bellici – ha evidenziato che il progetto va redatto “sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato”.

 

 

Giovanni F. Nicodemo