Il contenuto della delibera
Nella delibera si legge che qualora dovesse essere assegnato un punteggio elevato si avrebbe un’ingiusta discriminazione tra le imprese che già dispongono di un centro di cottura e e coloro che invece ne siano privi, in contrasto con i principi di massima concorrenza e parità di trattamento.
Infatti fra i requisiti richiesti nel momento di partecipazione a una gara vi era l’impegno dell’impresa a possedere entro venti giorni dall’aggiudicazione e per tutta la durata dell’appalto (massimo quattro anni) un proprio centro di cottura idoneo.
A seguire, al fine di effettuare una valutazione sono stati stabiliti alcuni criteri nell’assegnazione del punteggio quali il tempo medio di percorso stradale per la consegna dei pasti dalle cucine alla scuola; le caratteristiche del centro di cottura come superfici.
ANAC ha evidenziato che l’assegnazione del punteggio elevato in ragione del tempo medio per la consegna dei pasti e delle caratteristiche intrinseche del centro fa sì che il possesso del centro diventi sostanzialmente una condizione per la partecipazione alla procedura anziché per la sola esecuzione del servizio. Inoltre il tempo concesso al fine di verificare la presenza del centro di cottura è stato considerato come risibile, consistente infatti in soli venti giorni.
L’Autorità ha definito questo lasso temporale una misura restrittiva della concorrenza.
Sarebbe stato pertanto più opportuno individuare una tempistica più ampia che garantisse agli operatori economici del settore la possibilità di presentare un’offerta e concorrere in condizioni di parità rispetto a coloro che, all’atto della partecipazione, ne erano già in possesso.
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