Appalti pubblici – Impugnativa degli atti della stazione appaltante che comportano l’ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata – Art. 36 d.lgs. n. 36/2023 – Rito “super accelerato” – Ambito di applicazione

TAR Sicilia – Palermo (Sez. II) sentenza del 7 novembre 2025 n. 2431

25 Novembre 2025
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Sull’ambito di applicazione del cosiddetto rito “super accelerato” la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, evitando – al netto di alcune eccezioni (cfr., per tutte, Cons. St., sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384) – di ricondurre a tale rito fattispecie non espressamente previste dall’art. 36, del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, l’applicazione del suddetto rito è stata esclusa laddove la stazione appaltante sia rimasta meramente inerte rispetto ai propri obblighi ostensivi (cfr.TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 12 settembre 2025, n. 2625; TAR Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2025, n. 404; TAR Umbria, sez. I, 27 novembre 2024, n. 823).

Segnatamente il Giudice d’Appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620) ha evidenziato come il plesso normativo di cui all’art. 36 citato, nell’atteggiarsi a ius speciale in seno alla disciplina sull’accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento en“…coeve alla comunicazione dell’aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso”.

La ratio della rigorosa perimetrazione dell’ambito di applicazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, è quella di tutelare l’interesse alla massima ostensione della documentazione richiesta.

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