Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Gara svolta da centrale di committenza – Inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione notificato alla sola stazione appaltante e non alla centrale di committenza – Art. 41 c.p.a.
Si deve ritenere inammissibile per omessa notificazione alla centrale di committenza il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione emesso da una pubblica amministrazione indicata dalla stazione appaltante, in quanto soggetto non qualificato, quale centrale di committenza incaricata dello svolgimento della gara, e non notificato nei confronti della stessa. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge…”.
Con specifico riguardo agli atti emanati da una centrale di committenza, in giurisprudenza è stato affermato che “…i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012)” (Tar Abruzzo, sent. n. 721/2014, cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2018, Cons. di Stato, sent. n. 2497/2016, punto 2.2. della motivazione, e Tar Valle d’Aosta, sent. n. 29/2020).
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Appalti pubblici – Inammissibilità del riscorso per difetto di notifica alla Centrale di Committenza
TAR Piemonte – Torino, sez. I, 10 novembre 2025, n. 1559
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