Appunti sugli appalti in categoria OG2 al di sotto dei 150.000 €

22 Gennaio 2018
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Con l’entrata in vigore, l’11 novembre 2017, del DM 22/08/2017, n.154 – Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si aprono scenari nuovi per gli operatori e le stazioni appaltanti.

 

a cura di Roberto Donati – Responsabile Affari Generali Siena Parcheggi Spa

Premessa

Con questa riflessione si intende richiamare l’attenzione su alcuni aspetti del Decreto, ossia quelli relativi alla qualificazione degli operatori per appalti ( e subappalti ) al di sotto dei 150.000 € nella Categoria OG2 .

Si intendono pertanto evidenziare alcune criticità che  in fase di gara ( o di esecuzione ) potrebbero verificarsi , e che non risultano essere chiaramente definite dalla nuova normativa.

A parere di chi scrive emergono alcune criticità sulla qualificazione degli operatori economici per gli appalti di lavori in Categoria OG2 al di sotto dei 150.000,00 .

Poiché infatti al di sotto di questa soglia possono partecipare ed essere aggiudicatari di appalti ( e di subappalti ) operatori che non possiedono l’Attestazione SOA, devono essere le stazioni appaltanti che provvedono, in fase di gara, a verificare la qualificazione del concorrente.

Con problemi che potrebbero però riguardare anche appalti con lavorazioni scorporabili/subappaltabili OG2 di importo non superiore a 150.000 € , qualora ai sensi dell’articolo 105 comma 6 del Codice si versi in obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.

L’individuazione delle problematiche relative alla OG2 risulta essenziale in quanto a suo tempo (DELIBERA ANAC n. 914 del 31 agosto 2016, Parere di precontenzioso AVCP n. 168 del 23.10.2013; n. 85 del 30.5.2012, n.  74 del 2011) è stato affermato come tutti gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali fossero da ricondursi alla Cat. OG2, a  prescindere dalla tipologia delle lavorazioni eseguite, giacché quel che  richiede la peculiare qualificazione è la natura intrinseca del bene su cui le  lavorazioni insistono.

E, siccome si versa in appalti al di sotto dei 150.000 € ,occorre trovare  riscontri oggettivi nella analogia tra i lavori dichiarati dall’impresa e quelli appaltati (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 gennaio 2002, n 352).

Ecco dunque come risulti opportuno soffermarsi sulle novità di questo Decreto, perché la Categoria OG2 rappresenta la più ampia casistica di interventi sui beni culturali.

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