Art. 122 c.p.a. – Declaratoria di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione

TAR Campania – Napoli (sez. I) sentenza 28 maggio 2026, n. 3376

28 Giugno 2026
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Art. 122 c.p.a. – Declaratoria di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione
 
L’art. 122 c.p.a. riconosce al giudice amministrativo che annulli l’aggiudicazione il potere di stabilire se dichiarare inefficace il contratto (fissando in tal caso la decorrenza di tale declaratoria), e questo tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità, per il ricorrente, di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentro sia stata proposta (tra le tante, Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415). E la giurisprudenza, al riguardo, ha svolto le seguenti, importanti puntualizzazioni. «L’art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell’esercizio di un potere officioso riconosciuto al giudice che pronunci l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva; in questo caso, infatti, il giudice è chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati nella norma, se privare o meno di effetti il contratto stipulato; soltanto ai fini dell’eventuale subentro nel rapporto, è richiesta una specifica domanda di parte, come si ricava, oltre che dall’articolo in parola, anche dal successivo art. 124 c.p.a.» (Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2017, n. 2445); sotto tale ultimo profilo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 13 del 2017, nel riconoscere in linea generale la possibilità di regolare gli effetti conformativi dell’accoglimento del ricorso, ha evidenziato, con riguardo alla materia degli appalti, che è “altresì ammessa la possibilità per il giudice amministrativo di modellare nel caso concreto l’efficacia delle sentenze in materia di contratti pubblici (cfr. artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo)”.

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