direttore di www.bilancioecontabilita.it
Sulla questione, le regole, i limiti e le possibilità di una proficua utilizzazione del baratto amministrativo, interviene un nuovo parere della magistratura contabile. Si tratta della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.172, depositata in data 24/6/2016, a testimonianza dell’interesse sulla citata materia. Rilevano, infatti, i magistrati contabili lombardi come la facoltà di rinunciare parzialmente o di definire in modo agevolato la riscossione delle entrate è tema che investe, nell’attualità, numerose amministrazioni locali, che da un lato incontrano notevoli ostacoli nel riscuotere le entrate presso talune fasce della cittadinanza e, dall’altro, intendono adottare sistemi solidaristici per attenuare il disagio sociale causato dalle precarie condizioni economiche, senza ridurre l’erogazione generalizzata dei servizi.
I punti fermi dei magistrati contabili sui crediti tributari
In merito alle agevolazioni tributarie, anche il Collegio contabile lombardo concorda con quanto sulla questione evidenziato da altra magistratura contabile (Sezione Emilia Romagna Deliberazione n. 27/2016/PAR del 23 marzo 2016), ampliandone i contenuti a fronte del nuovo intervento legislativo sul Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), nel quale l’area di intervento in materia di contratti pubblici di partenariato sociale, riguarda anche i servizi strumentali, le iniziative culturali e il recupero di beni pubblici con i quali l’utilità retrocessa dall’amministrazione per la prestazione eseguita non preveda lucro, bensì riduzione o esenzione di tributi corrispondenti all’attività svolta dal privato o dall’associazione, in funzione dell’utilità che ne deriva alla pubblica amministrazione locale. Precisata la obbligatoria regolamentazione sulle modalità applicative da parte dell’ente locale, resta ferma l’impossibilità da parte dell’amministrazione di estendere le citate agevolazioni ai debiti tributari pregressi confluiti nei residui attivi dell’ente.
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