Il certificato di regolare esecuzione, rilasciato da un Comune, non può essere oggetto di contestazione da parte di altro concorrente, nell’ambito di una successiva gara.
L’unico soggetto deputato a valutare la corretta esecuzione del precedente appalto è solamente l’Ente che lo ha rilasciato e che è a conoscenza del servizio svolto per la medesima.
E’ quanto sostenuto dal TAR Marche nella sentenza 02/03/2026 n. 285.
CONTINUA A LEGGERE….
Certificato di regolare esecuzione non impugnabile da altro concorrente
E’ quanto sostenuto dal TAR Marche nella sentenza 02/03/2026 n. 285
Leggi anche
Sub-fornitura di beni standardizzati in appalti pubblici di fornitura: qualificazione giuridica e obblighi di tracciabilità tra autonomia privata e presidi antimafia
Nota a Parere Anac Fun. Cons. 4/2026 del 17 febbraio 2026
Alessandro Massari
05/03/26
Limiti alla revisione del Capitolato Speciale di Appalto e del Quadro Tecnico-Economico nelle procedure adottate ex delega ai sensi del D.lgs. n. 36/2023
La potestà del RUP delegato deve intendersi rigorosamente confinata alla gestione delle somme a disp…
Piero De Rosa
05/03/26
Esteso anche ai corsi sulla fase esecutiva il regime di accreditamento SNA
Ma per i corsi svolti entro il 31 marzo 2026 rimangono valide le indicazioni delle tabelle Cbis e Ct…
Roberto Vicini
04/03/26
Valutazione dei gravi illeciti professionali: obbligo di istruttoria autonoma, irrilevanza della pendenza del giudizio sulla risoluzione e trasmissione del giudizio di inaffidabilità
Nota a TAR Lombardia, Sez. I, 27 febbraio 2026, n. 938
Alessandro Massari
04/03/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento