Con una recente sentenza il Consiglio di Stato afferma il principio secondo cui la certificazione SA 8000 (Social Accountability), in quanto standard di natura privatistica e non rientrante nel sistema di accreditamento pubblico europeo di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008 e all’Allegato II.8 del D.Lgs. n. 36/2023, è da ritenersi valida ed efficace ai fini dell’attribuzione di punteggi premiali nel anche se la certificazione è stata rilasciata da un organismo privo di accreditamento comunitario, a condizione che la lex specialis di gara non abbia specificamente richiesto tale requisito.
Tale pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla discrezionalità della Stazione Appaltante nel valorizzare criteri di responsabilità sociale non armonizzati, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di gara.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento