1. I dipendenti di un’amministrazione possono essere nominati componenti della commissione di un concorso bandito dal medesimo ente?
Sì, i dipendenti di un’amministrazione possono essere nominati componenti della commissione di un concorso bandito dal medesimo ente purché sussista un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sia esso a tempo determinato (ad esempio, ai sensi dell’art. 110 TUEL) o indeterminato, e siano osservate le ulteriori condizioni stabilite dalla legge.
Parole chiave: anticorruzione – commissioni di concorso – composizione
Fonte: art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001; art. 9 d.P.R. n. 487/1994.
2. Quali disposizioni sono applicabili, in materia di conflitto di interessi, con specifico riferimento alla composizione delle commissioni di concorso/selezione/valutazione?
I principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall’art. 51 e dall’art. 52 del codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443), trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi – commissioni di concorso
Fonte: artt. 51 e 52 c.p.c. ; d.P.R. n. 487/1994; delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”; delibera ANAC n. 1048 del 25.11.2020
3. Quale tipo di rapporto, pregresso o attuale, tra componente della commissione di concorso e candidato può costituire un’ipotesi di conflitto di interessi?
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in sede di pubblico concorso, l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente – con conseguente obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.- si può ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale, di colleganza o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali tale da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad un’estensione analogica degli stessi.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi – commissioni di concorso
Fonte: artt. 51 e 52 c.p.c. – Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici” – Delibere ANAC nn. 209 del 1 marzo 2017 e 384 del 29 marzo 2017 – Linee Guida ANAC n. 5 (recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e successivi aggiornamenti; delibera ANAC n. 1048 del 25.11.2020; TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945; Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858)
Commissioni di concorso – FAQ ANAC
FAQ aggiornate al 5 marzo 2025
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