Il Parere ANAC in funzione consultiva 11 marzo 2026, n. 7
1.”L’articolo 19 della Legge 1089 del 1994, così come l’art. 25 della l.n.109/1994 e l’art. 134 del d.p.r. 554/199 (come successivamente confermato dagli articoli 132 e 143 e segg. Del d.lgs. 163/2006, articoli 106 e 175 del d.lgs. 50/216, articoli 120 e 189 del d.lgs. 36/2023), contemplanti la possibilità di apportare modifiche ai contratti pubblici durante il periodo di efficacia, in casi specifici e tassativi, devono ritenersi di stretta interpretazione, trattandosi di deroghe al principio dell’evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021 ANAC Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021, ancorché riferito al d.lgs. 50/2016), che non consentono, in ogni caso, di apportare modifiche sostanziali ai contratti pubblici in corso di esecuzione, ossia modifiche in grado di alterare in modo considerevole le caratteristiche essenziali del contratto stipulato a seguito di una procedura di gara”.
Una concessione di costruzione e gestione non può essere modificata in maniera sostanziale in corso di esecuzione, per cui “La modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto così modificato” (ANAC, Il contratto modificato richiede una nuova procedura di aggiudicazione, in www.anticorruzione.it).
CONTINUA A LEGGERE….
Concessione di costruzione e gestione: divieto di apportare modifiche sostanziali in corso di esecuzione
Il Parere ANAC in funzione consultiva 11 marzo 2026, n. 7
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento