Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) ha distinto, tra l’altro, le concessioni sulla base del rischio operativo. Qualora tale rischio fosse posto sulla disponibilità dell’opera (art. 177, comma 4 secondo periodo) avremmo delle concessioni definite quali “concessioni di offerta” (ovvero concessioni di fornitura). Allorché il rischio, invece, sia stato posto dall’ente concedente sul lato della domanda (art. 177, comma 4 primo periodo) saremmo in presenza di una “concessione di domanda”.
Non sfuggirà a coloro che si esercitano con questa materia da molto tempo che tale nuova impostazione manderebbe in soffitta la vecchia distinzione effettuata da pregiata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294 – Consiglio di Stato, Sez. V, 15/11/2010 n. 8040- TAR Lombardia, Milano, sez. I, 22/6/2011 n. 1622) circa la individuazione dei contratti di concessione in “contratti trilaterali”, in cui siano presenti tre attori ben definiti: 1) l’ente concedente, 2) l’operatore economico, 3) gli utenti acquirenti il servizio (a domanda individuale).
CONTINUA A LEGGERE…..
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento