L’art. 5 della legge 11 marzo 2026, n. 34, interviene sull’art. 67, comma 5, del d.lgs. 36/2023.
La novella, pur di ridotta estensione testuale, determina un mutamento rilevante nel regime di partecipazione dei consorzi stabili alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
A seguito del d.lgs. 209/2024 (Correttivo 2024), l’operatività dei consorzi stabili era soggetta a limitazioni derivanti da un’interpretazione restrittiva del rapporto tra qualificazione e modalità esecutive. La disciplina previgente imponeva una dicotomia tra:
Tale assetto normativo limitava la possibilità per il consorzio di impiegare le risorse delle consorziate per l’esecuzione delle proprie prestazioni, determinando una criticità per le strutture consortili prive di una dotazione strumentale e di personale sufficiente a garantire la corretta esecuzione del singolo appalto, pur essendo per questi tecnicamente qualificati.
1. Analisi del dato testuale
La riforma agisce sulla formulazione letterale del comma 5, introducendo elementi di discontinuità rispetto al regime precedente. Si riporta di seguito la comparazione sinottica dei testi.
| Testo precedente (fino al 06.04.2026) | Testo in vigore dal 07.04.2026 |
| I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. | I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall’allegato II.12. |
I profili di modifica sono sintetizzati nella seguente tabella:
| Profilo | Testo in vigore fino al 06.04.2026 | Testo in vigore dal 07.04.2026 |
| Ambito soggettivo | Consorzi di cooperative e tra imprese artigiane. | Estensione ai consorzi stabili. |
| Coordinamento interno | Richiamo agli artt. 94, 95 e al comma 3. | Richiamo agli artt. 94, 95 e ai commi 1 e 3. |
| Nesso logico-giuridico | Utilizzo di requisiti propri e, nel novero di questi, valorizzazione delle risorse. | Utilizzo di requisiti propri ovvero valorizzazione delle risorse delle consorziate. |
| Rinvio tecnico | Assente. | Rinvio espresso all’Allegato II.12. |
2. Estensione soggettiva e coordinamento normativo
L’inclusione dei consorzi stabili nel perimetro applicativo del comma 5 uniforma il trattamento giuridico delle diverse tipologie consortili.
Tale intervento è finalizzato a ripristinare la capacità di aggregazione delle piccole e medie imprese, consentendo al consorzio di operare come soggetto unitario pur attingendo alle risorse delle associate.
Il richiamo al comma 1 assicura che la novella operi in coerenza con il sistema di qualificazione SOA: l’apporto di risorse delle consorziate non esime il consorzio dal possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione.
3. La variazione della congiunzione: dal “novero” all’”ovvero”
La sostituzione della locuzione “e, nel novero di questi” con la congiunzione “ovvero” modifica la relazione tra i requisiti del consorzio e le risorse delle consorziate.
4. Il rinvio all’Allegato II.12 e la rilevanza dell’organico medio
Il richiamo finale all’Allegato II.12 conferma che la norma non opera una deroga ai criteri di qualificazione per le gare di lavori. Ne consegue che la messa a disposizione di tali risorse non consente di supplire al mancato possesso dell’attestazione SOA, che rimane condizione necessaria per la partecipazione; l’efficacia di tali elementi viene invece circoscritta al profilo della formulazione dell’offerta e dell’esecuzione contrattuale.
In questo contesto, appare tuttavia anomalo il riferimento all’organico medio delle consorziate. Trattandosi di un mero dato statistico (calcolato sulla media annua dei lavoratori), esso mal si presta a tradursi in una risorsa dotata di effettività ai fini dell’esecuzione del contratto, che richiede invece l’apporto di unità di personale determinate. È possibile ipotizzare che il legislatore abbia voluto mantenere un riferimento all’organico per prevenire forme di interposizione illecita di manodopera o cessioni di personale prive di base contrattuale, ma la formulazione letterale rimane ambigua.
Finché tale dato era parte integrante del requisito posseduto “nel novero” del consorzio, l’organico medio-annuo costituiva un presupposto per il rilascio dell’attestazione SOA. Nel momento in cui questi elementi divengono autonomi e spendibili per l’esecuzione in proprio tramite l’uso dell’ “ovvero“, l’impiego di un parametro meramente statistico appare difficilmente giustificabile sotto il profilo dell’operatività di cantiere.
5. Conclusioni: profili di criticità applicativa
La novella riduce le asimmetrie prodotte dal Correttivo 2024, ma introduce profili di incertezza circa la distinzione tra messa a disposizione di risorse ed esecuzione sostanziale.
In particolare, è necessario chiarire con precisione il limite oltre il quale l’apporto di mezzi e personale da parte di una consorziata configuri una posizione di esecutore di fatto.
Qualora l’apporto non si limiti alla fornitura di singoli fattori produttivi ma si estenda all’intera organizzazione di un segmento del lavoro, potrebbe riemergere l’obbligo di qualificazione individuale della consorziata.
Le stazioni appaltanti dovranno valutare se l’attività del consorzio mantenga i caratteri dell’esecuzione in proprio attraverso la direzione e il coordinamento effettivo delle risorse, evitando che lo schermo formale della norma consenta l’esecuzione a soggetti privi della necessaria attestazione SOA.
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