L’ANAC, nelle ormai abrogate linee guida n. 8 (tuttora attuali), approvate con delibera numero 950 del 13/09/2017, aveva già fornito indicazioni in merito alle modalità per poter affermare, da parte della Stazione appaltante, l’infungibilità-esclusività della prestazione da acquisire.
A tal fine, uno strumento di particolare utilità è sicuramente la consultazione preliminare di mercato, la quale ben può costituire un antefatto idoneo (anche se non esclusivo) a giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 76 del codice dei contratti.
L’utilità/idoneità dello strumento sopra menzionato è stata confermata dalla giurisprudenza con la recente sentenza del TAR Lazio 5 gennaio 2026, n. 113.
CONTINUA A LEGGERE….
Consultazioni preliminari di mercato quale strumento per affermare l’infungibilità- esclusività della prestazione
Il presupposto indefettibile affinché la decisione dell’amministrazione di procedere al ricorso di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando possa essere reputata legittima è la conclusione che i beni o dei servizi siano caratterizzati da infungibilità
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento