La consultazione preliminare (ai sensi dell’articolo 66 del codice appalti) a differenza dell’indagine di mercato (art. 36 del codice) non genera alcuna “posizione qualificata” dell’appaltatore (coinvolto) in relazione alla successiva – pur eventuale – fase contrattuale vera e propria.
Ciò, a differenza della procedura negoziata conseguente all’avviso di indagine di mercato a cui gli appaltatori abbiamo manifestato interesse a partecipare.
La stazione appaltante, in sostanza, una volta espletata formalmente l’indagine di mercato non può scegliere gli operatori economici in modo assolutamente discrezionale dovendo vincolare la propria azione – evidentemente -, alle regole declinate nell’avviso pubblico né può “qualificare” questo come una semplice consultazione priva di vincoli.
In questo senso, con una serie di dettagli di rilevanza pratico/operativa per il RUP, si è espresso il TAR Calabria (Reggio Calabria), con la recente sentenza n. 340/2018.
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