Il Consiglio di Stato rileva che ai fini della validità del contratto di avvalimento è sufficiente la forma scritta ad substantiam secondo le tradizionali regole civilistiche. Non può quindi ritenersi invalido il contratto di avvalimento firmato dalle parti con modalità olografa o cartacea, potendo tale elemento incidere solo ai fini della valutazione della data certa.
1. La forma scritta ad substantiam e la digitalizzazione
L’art. 1350 del codice civile individua i casi in cui il contratto, in deroga al principio di libertà delle forme, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
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Contratto di avvalimento con “firma cartacea” valido
Il Consiglio di Stato rileva che ai fini della validità del contratto di avvalimento è sufficiente la forma scritta ad substantiam secondo le tradizionali regole civilistiche.
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