La V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, in linea con la propria giurisprudenza, che il contratto di avvalimento non deve necessariamente arrivare a una quantificazione rigida dei mezzi d’opera o a specificare in dettaglio le qualifiche del personale fornito, né a fornire un numero esatto di tale personale.
Tuttavia, la struttura del contratto deve almeno permettere “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”.
È quindi necessario prevedere l’assegnazione di personale qualificato e stabilire i criteri per la quantificazione delle risorse o dei mezzi messi a disposizione (Cons. Stato, V, n. 169 del 2022; Cons. Stato, III, n. 4935 del 2021).
La pronuncia sottolinea la necessità di un equilibrio tra flessibilità e chiarezza.
Se, da una parte, l’ordinamento permette una certa libertà nella formulazione dei contratti di avvalimento, esso richiede anche che vi sia una definizione chiara delle funzioni e delle risorse coinvolte, al fine di evitare ambiguità che potrebbero compromettere l’efficacia dell’esecuzione contrattuale.
Tali requisiti non solo disciplinano il rapporto tra le imprese coinvolte, ma contribuiscono anche a garantire la regolarità e l’integrità nelle procedure di gara pubblica.
Contratto di avvalimento: il Consiglio di Stato ribadisce l’essenzialità dell’individuazione delle esatte funzioni dell’ausiliaria e dei parametri delle risorse messe a disposizione.
Commento a Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21 ottobre 2025, n. 8162
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