Non sempre prestatore persona fisica significa ‘consulente’ o ‘collaboratore’, ma allora quale discrimine (da prevedere in apposita regolamentazione interna) alla luce del Tupi (art 7 commi 6 ss.) che pure in taluni casi deve pur applicarsi?
di Riccardo Lasca
Una risorsa umana (una persona fisica) lavorante ‘ingaggiata’ a favore di una PA italiana può essere/corrispondere, dopo il 30.06.2019 (vedasi l’articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii. che vieta la stipula Co.CoCo. alle PPAA dal 1 luglio 2019, può essere unicamente di due species (dell’unico genus: contratto di lavoro):
– subordinato (che sia a tempo indeterminato o a termine ex art. 36 Tupi ed anche ex art. 91 del TUAL con buona pace della Gr del Lavoro che lo ignora!);
– autonomo, la cui definizione è ricavabile dall’opposto di quella data dal comma 5bis dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (v. qui sub nota n.1).
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